Anatocismo e reciprocità della capitalizzazione degli interessi

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.4321/2022, torna sulla questione della capitalizzazione degli interessi.

In particolare, si occupa di un conto corrente concluso sotto la vigenza della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 febbraio 2000.

La citata delibera ha subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi, e all’indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.

Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo nell’interesse non capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché “non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dalla delibera, art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

Per comprendere meglio quanto deciso dalla Suprema Corte, ricordiamo brevemente le norme che vengono in rilievo.

In particolare, il contratto di conto corrente esaminato, nel caso di cui trattasi, dalla Suprema Corte era stato concluso durante la vigenza dell’art. 120 TUB, così come modificato nel 1999:” Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

Come si vede, l’art. 120 TUB nella versione del 1999 rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000,la quale prevede quanto segue: art 3 “dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l’accredito dei tassi e l’addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”;

art. 6 ”I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto”.

Secondo i giudici di legittimità, l’indicazione di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore uguale al tasso nominale svuota di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi.

Infatti, sconfessa che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione, dal momento che il tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincide con quello non capitalizzato.

Inoltre la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione.

Anche ammettendo che le parti abbiano voluto realmente la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante di detta indicazione, ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell’anatocismo in base alla citata delibera CICR.    

      

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